Art. 11
Statistiche
In vigore dal 3 apr 2014
Statistiche
1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:
a)
il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;
b)
il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;
c)
il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento;
d)
il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
a)
il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;
b)
il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
c)
il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 a livello centrale.
Storico versioni
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