Art. 11 · Statistiche

Art. 11

Statistiche

In vigore dal 3 apr 2014
Statistiche 1.   Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono: a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento; d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca. 2.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro; b) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; c) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro. 3.   Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 a livello centrale.
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