Art. 10
Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
In vigore dal 3 apr 2014
Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l’istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti, per garantire l’adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario.
3. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.
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