Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 3 apr 2014
Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale. 2.   La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione.
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