Art. 7
Trasmissione dell'OEI
In vigore dal 3 apr 2014
Trasmissione dell'OEI
1. L'OEI completato conformemente all' è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.
2. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.
3. Fatto salvo l', lettera d), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.
4. L'autorità di emissione può trasmettere l'OEI mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio (16).
5. Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
6. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.
7. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:41:oj#art-7