Art. 5
Contenuto e forma dell'OEI
In vigore dal 3 apr 2014
Contenuto e forma dell'OEI
1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.
L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a)
i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
b)
l'oggetto e i motivi dell'OEI;
c)
le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;
d)
una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
e)
una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.
2. Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.
3. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEI di cui all'allegato A in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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