Art. 32 · Provvedimenti provvisori

Art. 32

Provvedimenti provvisori

In vigore dal 3 apr 2014
Provvedimenti provvisori 1.   L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove. 2.   L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI. 3.   Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva. 4.   Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione. 5.   L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato.
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