Art. 30 · Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

Art. 30

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

In vigore dal 3 apr 2014
Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro 1.   Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria. 2.   Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione. 3.   L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni: a) informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; b) la durata auspicata dell'intercettazione; e c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito. 4.   L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato. 5.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all', l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo. 6.   L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito: a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b). 7.   All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione. 8.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell', ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.
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