Art. 29 · Operazioni di infiltrazione

Art. 29

Operazioni di infiltrazione

In vigore dal 3 apr 2014
Operazioni di infiltrazione 1.   Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità («operazioni di infiltrazione»). 2.   L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. 3.   Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all', l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove: a) l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o b) non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4. 4.   Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali.
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