Art. 23 · Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine

Art. 23

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine

In vigore dal 3 apr 2014
Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine 1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione. 2.   L', paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9 si applica, mutatis mutandis, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo. 3.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell', ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione.
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