Art. 18 · Responsabilità civile dei funzionari

Art. 18

Responsabilità civile dei funzionari

In vigore dal 3 apr 2014
Responsabilità civile dei funzionari 1.   Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 3.   Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto. 4.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro.
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