Art. 16 · Obbligo di informazione

Art. 16

Obbligo di informazione

In vigore dal 3 apr 2014
Obbligo di informazione 1.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell', paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI dall'autorità centrale. Nei casi di cui all', paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale. 2.   Fatto salvo l', paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile: a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto; b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. 3.   Fatto salvo l', paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta: a) dell'eventuale decisione adottata a norma degli o 11; b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.
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