Art. 9
Obblighi dei distributori
In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.
2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione richiesta nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3.
Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I, non mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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