Art. 5
Fornitura di elettricità
In vigore dal 26 feb 2014
Fornitura di elettricità
Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I.
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