Art. 25 · Disposizioni transitorie

Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE e a essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.
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