Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di materiale elettrico;
3) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
4) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
5) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico originario di un paese terzo;
6) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;
7) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
8) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare;
9) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
10) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all’ ed enunciati nell’allegato I relativi al materiale elettrico;
11) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
12) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura;
13) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: qualunque normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
14) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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