Art. 7 · Rappresentanti autorizzati

Art. 7

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 26 feb 2014
Rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere una documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, non rientrano tra gli atti che il rappresentante autorizzato può compiere. 2.   Un rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, l’attestato di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto é stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto; c) se le competenti autorità nazionali lo richiedono, cooperare con esse a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
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