Art. 11 · Identificazione degli operatori economici

Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. Gli operatori economici devono poter presentare le informazioni di cui al primo comma per 10 anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito un prodotto.
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