Art. 9 · Rappresentanti autorizzati

Art. 9

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 26 feb 2014
Rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall’installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del fabbricante o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l’ascensore è stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall’ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
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