Art. 5 · Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

Art. 5

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

In vigore dal 26 feb 2014
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza 1.   Gli ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I. 2.   I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:33:oj#art-5