Art. 5
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
In vigore dal 26 feb 2014
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
1. Gli ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I.
2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
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