Art. 45
Recepimento
In vigore dal 26 feb 2014
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai seguenti articoli: , punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, , , paragrafo 5, articoli da 20 a 44, , paragrafo 1, , nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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