Art. 40 · Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi

Art. 40

Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi

In vigore dal 26 feb 2014
Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi 1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, ritiene che un ascensore, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’installatore di far sì che tale ascensore non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l’utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, ritiene che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’operatore economico interessato di provvedere affinché tale componente di sicurezza per ascensori, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell’incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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