Art. 4
Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 26 feb 2014
Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che i componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.
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