Art. 25 · Presunzione di conformità degli organismi notificati

Art. 25

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’ nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:33:oj#art-25