Art. 17
Dichiarazione di conformità UE
In vigore dal 26 feb 2014
Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l’installatore si assume la responsabilità della conformità dell’ascensore ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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