Art. 13 · Identificazione degli operatori economici

Art. 13

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.
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