Art. 51 · Recepimento

Art. 51

Recepimento

In vigore dal 26 feb 2014
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punti da 5 a 22, agli articoli da 8 a 11, 13, 14, 19 e 21, all’, paragrafi 1, 3, 5 e 6, agli articoli da 23 a 45, 49 e 50 e all’allegato II. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 20 aprile 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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