Art. 50 · Disposizioni transitorie

Art. 50

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 2004/22/CE sono validi a norma della presente direttiva. 2.   Gli effetti dell’ della direttiva 2004/22/CE sono mantenuti fino al 30 ottobre 2016.
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