Art. 30 · Organismi interni accreditati

Art. 30

Organismi interni accreditati

In vigore dal 26 feb 2014
Organismi interni accreditati 1.   Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l’impresa di cui fa parte ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al punto 2 (modulo A2) e al punto 5 (modulo C2) dell’allegato II. Tale organismo costituisce una parte separata e distinta dell’impresa e non partecipa alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all’installazione, all’utilizzo o alla manutenzione degli strumenti di misura che valuta. 2.   L’organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti: a) è accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; b) esso e il suo personale sono identificabili a livello dell’organizzazione e s’iscrivono all’interno dell’impresa di cui fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l’imparzialità e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento; c) né esso né il suo personale sono responsabili della progettazione, della fabbricazione, della fornitura, dell’installazione, del funzionamento o della manutenzione degli strumenti di misura che valutano e non partecipano ad attività che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrità nelle attività di valutazione che svolgono; d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte. 3.   L’organismo interno accreditato non è notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l’impresa di cui fa parte o l’organismo nazionale di accreditamento fornisce informazioni sul suo accreditamento all’autorità di notifica su richiesta di quest’ultima.
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