Art. 23 · Notifica

Art. 23

Notifica

In vigore dal 26 feb 2014
Notifica 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva. 2.   Ove uno Stato membro non abbia adottato una normativa nazionale per funzioni di misura di cui all’ esso mantiene il diritto di notificare un organismo incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità connessi con lo strumento di misura in questione.
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