Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 feb 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici da III a XII (di seguito «gli allegati specifici degli strumenti») concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010). 2.   La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull’immunità elettromagnetica ai sensi dell’, paragrafo 3 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tale direttiva continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione.
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