Art. 5
Libera circolazione degli strumenti
In vigore dal 26 feb 2014
Libera circolazione degli strumenti
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato degli strumenti che soddisfino i requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio per le utilizzazioni elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a f), degli strumenti che soddisfino i requisiti della presente direttiva.
Storico versioni
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