Art. 43 · Disposizioni transitorie

Art. 43

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio degli strumenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2009/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.
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