Art. 35 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 35

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva ed il loro corretto funzionamento sotto forma di gruppo settoriale o transettoriale o di gruppo di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale(i) gruppo(i), direttamente o mediante rappresentanti designati.
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