Art. 17 · Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature

Art. 17

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature

In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature 1.   La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o su una targhetta segnaletica. 2.   La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento prima della sua immissione sul mercato. 3.   La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE. 4.   La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono seguite dal numero o dai numeri di identificazione dell’organismo o degli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo della produzione conformemente all’allegato II. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 5.   La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e il numero o i numeri di identificazione dell’organismo o degli organismi notificati possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
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