Art. 43 · Disposizioni transitorie

Art. 43

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE che sono conformi a detta direttiva e sono state immesse sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.
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