Art. 4
Messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio
In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato e/o messe in servizio soltanto se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi alla presente direttiva.
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