Art. 36 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 36

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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