Art. 17 · Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

Art. 17

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Qualora non sia possibile o la natura dell’apparecchio non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta sull’apparecchio prima della sua immissione sul mercato. 3.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
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