Art. 12 · Identificazione degli operatori economici

Art. 12

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un apparecchio; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un apparecchio. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti apparecchi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito apparecchi.
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