Art. 9 · Obblighi dei distributori

Art. 9

Obblighi dei distributori

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi dei distributori 1)   Quando mettono un recipiente a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva. 2)   Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l, i distributori verificano che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2; in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, non mette il recipiente a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar × l, i distributori verificano che rechi le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1.2, sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3. 3)   I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. 4)   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5)   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi messo a disposizione sul mercato.
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