Art. 16
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni
1) La marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.
2) La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.
3) La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4) La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
5) Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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