Art. 13 · Procedure di valutazione della conformità

Art. 13

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità 1)   Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar × l sono sottoposti all’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalità: a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’, si procede, a scelta del fabbricante, in uno dei due modi seguenti: i) accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente (modulo B – tipo di progetto); ii) accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – tipo di produzione); b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all’, il fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (Modulo B – tipo di produzione). 2)   Prima dell’immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti alle seguenti procedure: a) se il prodotto PS × V è superiore a 3 000 bar × l: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all’allegato II, punto 2; b) se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 3 000 bar × l e superiore a 200 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli: i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all’allegato II, punto 2; ii) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato II, punto 3; c) se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 200 bar × l e superiore a 50 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli: i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all’allegato II, punto 2; ii) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato II, punto 4. 3)   I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da quest’ultimo accettata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:29:oj#art-13