Art. 11
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un recipiente;
b)
qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un recipiente.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il recipiente.
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