Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 feb 2014
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:
a)
i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
b)
le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
c)
il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
i)
da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’esterno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
ii)
da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
d)
la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar × l;
e)
la temperatura minima di esercizio non è inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;
b)
ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;
c)
agli estintori.
Storico versioni
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