Art. 8 · Obblighi dei distributori

Art. 8

Obblighi dei distributori

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva. 2.   Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l’esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, non mette l’esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   I distributori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II. 4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.
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