Art. 7 · Obblighi degli importatori

Art. 7

Obblighi degli importatori

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi. 2.   Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’esplosivo, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’, paragrafo 5. L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, non immette l’esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’esplosivo presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 3.   Gli importatori indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli importatori garantiscono che l’esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 5.   Gli importatori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II. 6.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 7.   Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità. 8.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
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