Art. 45 · Non conformità formale

Art. 45

Non conformità formale

In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’ o non è stato apposto; d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; g) le informazioni di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’esplosivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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