Art. 44 · Esplosivi conformi che presentano un rischio

Art. 44

Esplosivi conformi che presentano un rischio

In vigore dal 26 feb 2014
Esplosivi conformi che presentano un rischio 1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale esplosivo, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell’esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell’incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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