Art. 40 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 40

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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