Art. 23 · Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

Art. 23

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell’esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta sull’esplosivo prima della sua immissione sul mercato. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 5.   In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio, esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina ed esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione in loco), la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento. 6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:28:oj#art-23